Statuto

TITOLO I

ART. 1 – E’ costituita la Società per Azioni a prevalente partecipazione pubblica avente denominazione “SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.p.A.” con sede legale in Brindisi. Nei modi di legge, la Società potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze che ritenga utili al conseguimento dell’oggetto sociale.

ART. 2 - La Società ha lo scopo di gestire, organizzare e promuovere i trasporti pubblici nel bacino di traffico dell’area brindisina, che viene attualmente identificato con l’intero territorio provinciale, ma che è proiettato nella più ampia prospettiva della pianificazione regionale dei trasporti. In particolare la Società ha come oggetto:

a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuati;

b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie e marittimi, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di noleggio con o senza conducente, di bike-sharing e car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali “a chiamata”, di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

c) la progettazione, la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili ed analoghi ovvero di sistemi di trasporto su sede propria quali tramvie, metropolitane e simili;

d) la progettazione, la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di infrastrutture di trasporti, di aree attrezzate per la sosta, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, a raso, chiusi, multipiano;

e) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, nonché la gestione di impianti semaforici, di magazzini ricambi e similari, di sistemi integrati di controllo del traffico e di accesso ai centri urbani, nonché di sistemi e tecnologie di infomobilità;

f) la gestione anche per conto terzi di impianti di erogazione di carburanti, gas metano, GPL, lubrificanti, eccetera;

g) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;

h) la fornitura di consulenza ed assistenza direzionale, tecnica ed amministrativa a imprese, società o enti che operano in settori simili o collegati;

i) la effettuazione di studi, iniziative e ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto;

j) la costituzione e/o partecipazione ad enti e/o società a capitale pubblico, privato, misto per l‘amministrazione e/o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell’oggetto sociale;

k) la istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio, la gestione dei titoli di viaggio e di servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione anche per conto terzi, nonché la progettazione e la gestione di servizi di “Mobility Manager”;

l) lo svolgimento di ogni servizio e attività produttiva o commerciale, collaterale, sussidiaria o strumentale connessa con il trasporto pubblico locale o la mobilità in generale.

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, che sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dello scopo Sociale. Può partecipare in altre Società, Imprese e Consorzi aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, nonché stipulare convenzioni con lo Stato, Enti locali ed ogni altro Ente pubblico o privato ovvero privati cittadini e loro associazioni nel rispetto dell’art. 2361 e ss del codice civile.

Ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile la Società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ovvero concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell’affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell’ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

ART. 3 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall’Assemblea, la quale avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, la Società.

 

TITOLO II

ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 1.549.500 (unmilionecinquecento- quarantanovemilacinquecento), diviso in 30.000 (trentamila) azioni nominative del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

ART. 5 - Possono essere proprietari delle azioni la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi, la Regione Puglia, gli altri Comuni della Provincia nonché Enti pubblici interessati, Associazioni, Consorzi, Società, operatori economici e privati cittadini.

ART. 6 - La Società può accettare conferimenti di beni in natura e di crediti, osservate le disposizioni degli artt.2342 e 2343 c.c.

ART. 7 - E’ facoltà dell’Assemblea deliberare ex art. 2412 c.c. l’emissione di obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni.

 

TITOLO III

ART. 8 - Gli organi della Società sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) l’Amministratore Unico ovvero, qualora ricorrano le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione;

3) il Collegio dei Sindaci.

E’ vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 9 - I Soci vengono convocati:

- in assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico nella sede Sociale o altrove purché nel territorio della Provincia di Brindisi, almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale, per deliberare ai sensi dell’art.2364 c.c.; quando particolari esigenze lo richiedano l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso;

- in adunanza straordinaria, ai sensi dell’art.2365 c.c., per iniziativa di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o su richiesta scritta di uno o più soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) del capitale Sociale.

L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono essere convocate anche ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

ART. 10 - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dall’Organo Amministrativo, anche fuori della Sede della Società, purché nel territorio della Provincia di Brindisi, con avviso scritto comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare (qualora la prima andasse deserta), l’ora, il luogo, ed il giorno per l’adunanza di seconda convocazione la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

ART. 11 - Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione. All’Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

ART. 12 - L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina, ed in caso di parità tra i Consiglieri, dal più anziano di età, ovvero dall’Amministratore unico ed, in difetto, da persona designata dalla stessa Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se del caso, due scrutatori tra i Soci. La nomina del Segretario è facoltativa quando il Verbale della Assemblea debba essere redatto da un Notaio.
Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe e di regolarne l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario.

ART. 13 - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dagli intervenuti.

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti e l’Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile. Per la nomina dell’Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 14 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso di legge, il verbale è redatto da Notaio.

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dall’assemblea dei Soci nel rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente con funzioni vicarie, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
I membri del Consiglio o l’Amministratore Unico durano in carica tre (3) esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
L’Assemblea può deliberare la variazione della composizione dell’Organo amministrativo da unipersonale a pluripersonale e viceversa o la variazione del numero dei componenti dello stesso all’inizio di ciascun triennio o, in caso di decadenza o di dimissioni dell’Organo amministrativo in carica, al momento della sua ricostituzione.

ART. 16 - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede Sociale, purché nell’ambito del territorio della provincia di Brindisi, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta, da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata a firma del Presidente, trasmessa anche a mezzo PEC al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma ovvero a mezzo PEC almeno 24 ore prima. E’ facoltà dei singoli Consiglieri autorizzare differenti modalità di trasmissione della lettera di convocazione.
Della convocazione viene dato avviso ai Sindaci effettivi nello stesso termine e con le stesse modalità. E’ facoltà dei Sindaci autorizzare differenti modalità di trasmissione della lettera di convocazione.
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in assenza, nell’ordine, dal Vice Presidente vicario, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio è validamente composto se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

ART. 17 - Per la sostituzione degli Amministratori si provvede nei modi stabiliti dall’art.2386 C.C. primo e secondo comma.

ART. 18 - Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell’oggetto Sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all’Assemblea.
Essa ha la facoltà di nominare delegati, mandatari speciali, secondo le norme di cui agli artt.2381 e 1703 del codice civile.

ART. 19 - I Verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell’apposito libro.

ART. 20 - Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito triennalmente dall’Assemblea.

ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluso quelle non delegabili a norma dell’art.2381 C.C., al Presidente od altri dei suoi membri, determinandone le mansioni e i compiti.

ART. 22 - La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma Sociale, spettano all’Amministratore Unico ovvero al Presidente o a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.15.

L’amministratore Unico ovvero il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.15, nell’ambito dei poteri di ordinaria amministrazione assegnati:

a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della società;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne convoca le riunioni;

c) adotta, nell'interesse della società, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, nei limiti e con le modalità eventualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione;

d) vigila sulla corretta gestione della società e sul regolare andamento dell’attività sociale;

e) stipula contratti, firma ordinativi di incasso e di pagamento e riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie, con possibilità di rilasciare delega ad un dirigente alle dipendenze della Società;

g) nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;

h) designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e determina l’eventuale compenso da attribuire;

i) attua gli obiettivi e le linee strategiche globali stabilite dal Piano industriale approvato dai Soci, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendone periodicamente informato il Consiglio di amministrazione.

ART. 23 - Salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art.2397 C.C, il Collegio dei Sindaci si compone di tre (3) Sindaci effettivi e di due (2) supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci.
I Sindaci durano in carica tre (3) esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I Sindaci effettivi vengono nominati su designazione, rispettivamente uno (1) dalla Presidenza della Provincia di Brindisi ed uno (1) dal Sindaco del Comune di Brindisi. Il terzo componente viene nominato dall’Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi.
Qualora gli Enti di cui sopra non abbiano provveduto entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta, alla nomina provvederà l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente sarà nominato come per Legge.
L’assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio nel rispetto della normativa vigente ed in maniera fissa ed omnicomprensiva senza vincoli minimi derivanti da tariffari.
Salvo diversa determinazione dell’Assemblea, il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

 

TITOLO IV

ART. 24 - Per consentire la partecipazione azionaria a soggetti privati, è consentito il trasferimento di azioni possedute da enti pubblici in misura complessivamente non superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.
Successivamente le azioni possedute dagli enti pubblici potranno essere trasferite solo a favore di altri enti pubblici.

ART. 25 - Ogni azione dà diritto ad un voto.
E’ ammesso l’esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario anche non Socio, purché munito di delega scritta.
Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

 

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - Gli esercizi Sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione forma il Bilancio da sottoporre all’Assemblea nel rispetto della normativa vigente.
Il bilancio sarà impostato analiticamente e con gestioni separate (sottoconti) per ogni attività aziendale promossa in base all’art.2 del presente Statuto.

ART. 27 - Gli utili di gestione, al netto di imposte e delle quote destinate a riserve ai sensi di legge, potranno essere distribuiti agli azionisti in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale versato; eventuali esuberi saranno accantonati in apposito fondo.

 

TITOLO V

ART. 28 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

ART. 29 - Per quanto non si è previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A.

Contrada Piccoli Z.I. - 72100 Brindisi
P.IVA 00112550744
Tel: 0831 54 91 11 Fax: 0831 57 57 12
Società trasparente
Segnalazioni Whistleblowing

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